Anac, insieme al Ministero dell’economia e delle finanze ed ENEA, ha approvato il contratto-tipo di prestazione energetica per gli edifici pubblici. Si tratta di una guida per la Pubblica amministrazione impegnata a realizzare interventi di efficientamento energetico dei propri edifici.
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In coerenza con il nuovo codice degli appalti e le indicazioni di Eurostat sulla contabilizzazione degli investimenti in EPC (E.P.C. – Energy Performance Contracts), il contratto-tipo di prestazione energetica costituirà un utile supporto per le amministrazioni pubbliche nella predisposizione di contratti di efficientamento energetico secondo lo schema del partenariato pubblico privato.
GLI AUTORI DEL CONTRATTO-TIPO
La redazione del contratto-tipo, coordinata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, è stata realizzata da Anac, ENEA, il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DIPE), Istat, Corte dei Conti, Agenzia per la coesione territoriale, Fondazione Ifel e Università Bocconi.
LE PAROLE DEL PRESIDENTE DI ANAC
“Il nuovo codice dei contratti pubblici ha confermato il ruolo centrale dell’Autorità nella promozione dell’efficienza e della qualità dell’attività delle stazioni appaltanti, e nello sviluppo e diffusione di buone pratiche – commenta il Presidente di Anac Giuseppe Busìa -. Ciò viene realizzato attraverso l’adozione di bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo e altri atti amministrativi generali. La definizione di un atto generale come il contratto-tipo ha lo scopo di mettere a disposizione delle Amministrazioni pubbliche un quadro regolamentare chiaro e coerente, e al contempo flessibile, che consenta di definire un assetto equilibrato dei diritti e obblighi delle parti contraenti, finalizzato al soddisfacimento dell’interesse pubblico sotteso all’affidamento. Si è anche voluto fornire alle amministrazioni un modello contrattuale conforme ai criteri generali stabiliti da Eurostat affinché il contratto di EPC possa essere considerato statisticamente al di fuori del bilancio dell’Ente Committente (‘OFF balance’ nella definizione europea)”.
Fonte: Anac