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DL Coesione 60/24: quali sono le conseguenze per i piani antenne


Il “Decreto Coesione” convertito in legge presso le due Camere, ha visto l’aggiunta dell’art. 4, comma 7-bis, che permette ai Gestori di installare antenne anche in zone non preventivamente autorizzate dai piani antenne dei Comuni situati in aree bianche. Le aree bianche sono state mappate da INFRATEL per conto del Ministero dello Sviluppo Economico insieme con i Gestori nel 2021.

Di seguito il comma 7-bis:

Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241, fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi del Piano ‘Italia 5G’ di realizzazione di nuove infrastrutture di rete idonee a fornire servizi radiomobili con velocità di trasmissione di almeno 150 Mbit/s in downlink e 30 Mbit/s in uplink, la localizzazione degli impianti nelle aree bianche oggetto dell’intervento è disposta, anche in deroga ai regolamenti comunali di cui all’articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sulla base della posizione dei pixel sul territorio nazionale come indicati dal relativo bando di gara.

Potrebbe sembrare che i piani antenne e i regolamenti dei Comuni vengano privati di efficacia, tuttavia l’articolo stabilisce che “la localizzazione degli impianti nelle aree bianche oggetto dell’intervento è disposta, anche in deroga ai regolamenti comunali”.

Da questo dettaglio emergono diverse conclusioni:

  • La facoltà di deroga riservata agli Operatori vale solo per le aree bianche mappate nel 2021 da INFRATEL. Pertanto, i Gestori non potranno derogare ai regolamenti antenne nelle aree non classificate come svantaggiate, che rappresentano la maggioranza del territorio nazionale. Le principali aree urbane non saranno quindi interessate dalla norma.
  • La deroga avvantaggia solo le società che hanno vinto il bando del Piano Italia 5G, cioè INWIT, TIM e VODAFONE. La limitazione dei poteri degli Enti locali è giustificata dall’interesse nazionale a raggiungere i livelli di copertura stabiliti. Altri Gestori non possono avvalersi di questa deroga, che si attiva solo per gli interventi del Piano Italia 5G finanziati con fondi PNRR.
  • La deroga non è automatica e i regolamenti antenne esistenti non perdono automaticamente efficacia. I Gestori possono derogare solo se i piani comunali non soddisfano le esigenze di infrastrutturazione del Piano Italia 5G o ostacolano l’installazione di impianti in certe aree, negando servizi di telefonia ai cittadini.
  • Il comma 7-bis non elimina il procedimento autorizzativo. Il Comune deve comunque rilasciare l’autorizzazione, valutando la completezza della documentazione e i pareri favorevoli delle autorità preposte. La giurisprudenza ricorda che la diffusione delle infrastrutture di comunicazione elettronica, pur comportando una compressione dei poteri urbanistici comunali, non può derogare alle normative a tutela degli interessi differenziati, come quello naturalistico-ambientale.

La deroga riguarda solo il numero e la qualità dei siti individuati nei piani di localizzazione e non implica automaticamente la legittimità di ogni nuova installazione, che deve essere valutata caso per caso dai Comuni.

In questo senso rispetto al passato cambia poco, difatti il legislatore ha reso ufficiale ciò che era solo un orientamento giurisprudenziale: i piani delle antenne devono armonizzarsi con i piani di rete dei Gestori. Il Comune rimane l’ente deputato a vagliare la regolarità dell’istanza e autorizzare l’impianto come avveniva prima della modifica normativa.

Fonte: Avv. Gabriele De Luca

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