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Giunta comunale: le norme nazionali prevalgono sugli Statuti locali


Il Ministero dell’Interno, attraverso il parere n. 25845/2024, ha ribadito un principio fondamentale nel rapporto tra legislazione nazionale e autonomia locale: le norme statali in materia di composizione della giunta comunale prevalgono su eventuali disposizioni statutarie incompatibili. Questo principio, sancito anche dal Testo Unico degli Enti Locali (TUEL), ha importanti implicazioni per i comuni italiani.

Il Caso: Composizione Ridotta della Giunta

Il chiarimento ministeriale è nato da un caso specifico in un comune di circa 14.000 abitanti. La Prefettura è stata chiamata a verificare la validità di alcune deliberazioni della giunta comunale, ridotta a soli tre membri dopo le dimissioni di altrettanti assessori il 29 aprile scorso.
Un consigliere di minoranza ha contestato la legittimità delle decisioni adottate, sostenendo che esse violavano lo statuto comunale. Nello specifico:

  • Articolo 35 dello Statuto: stabilisce un numero minimo di assessori pari a un terzo dei consiglieri comunali, arrotondato aritmeticamente.
  • Articolo 39 dello Statuto: impone al sindaco di nominare i sostituti degli assessori dimissionari entro 30 giorni.

Nonostante queste disposizioni, la giunta ha continuato a operare in formazione ridotta, sollevando il dibattito sulla prevalenza delle norme nazionali.

La Normativa Statale e il Limite agli Assessori

La legge n. 191 del 2009, all’articolo 2, commi 184 e 185, ha introdotto limiti numerici per la composizione degli organi di governo locali, al fine di razionalizzare le risorse e contenere i costi della politica. Per i comuni tra 10.000 e 30.000 abitanti, il numero massimo di assessori è fissato a cinque.

Secondo il segretario generale del comune in questione, questa legge ha implicitamente abrogato le norme statutarie locali che prevedevano numeri differenti. Pertanto, le deliberazioni della giunta in formazione ridotta risultano conformi alla normativa nazionale, che prevale su disposizioni locali in contrasto con essa.

Il Parere del Ministero dell’Interno

Il Ministero dell’Interno ha confermato questa interpretazione, basandosi sull’articolo 117, comma 2, lettera p) della Costituzione, che assegna allo Stato il potere esclusivo di legiferare su “organi di governo” degli enti locali. Questo principio mira a garantire uniformità nell’organizzazione degli enti territoriali.

Inoltre, l’articolo 1, comma 3, del TUEL stabilisce che nuove leggi contenenti principi inderogabili abrogano automaticamente le disposizioni statutarie incompatibili. Gli enti locali, in questi casi, sono obbligati ad adeguare i propri statuti entro 120 giorni.

Equilibrio tra Autonomia Locale e Legislazione Nazionale

Il caso solleva una riflessione sul delicato bilanciamento tra autonomia normativa dei comuni e rispetto delle norme statali. Mentre i comuni hanno facoltà di dotarsi di statuti propri, tali disposizioni devono rispettare i limiti imposti dalla legge nazionale.

La legge n. 191 del 2009 rappresenta un esempio concreto di come la normativa statale possa prevalere per assicurare coerenza e razionalizzazione delle risorse pubbliche. Questo garantisce l’applicazione uniforme della legge, evitando discrepanze nell’organizzazione degli enti locali su tutto il territorio nazionale.

Fonte: lentepubblica.it

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