Surroga di consigliere comunale dimissionario: nessuna applicazione estensiva della norma
Il Ministero dell’Interno chiarisce che la surroga del consigliere comunale dimissionario non può estendersi ad altre liste della stessa coalizione.
L’orientamento del Ministero dell’Interno sulla surroga dei consiglieri comunali
Con il parere prot. n. 24353 dell’8 agosto 2025, il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali ha chiarito che l’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), relativo alla surroga dei consiglieri comunali dimissionari, non consente un’applicazione estensiva.
In particolare, non è possibile attingere alla lista avente il successivo più elevato quoziente nell’ambito della stessa coalizione per coprire il seggio vacante, qualora tutti i candidati della lista originaria abbiano rinunciato al subentro.
Il quesito posto alla Prefettura
La questione è stata sollevata a seguito delle dimissioni di un consigliere comunale e delle successive rinunce al subentro di tutti gli altri candidati della medesima lista elettorale.
L’ente locale ha chiesto se fosse possibile procedere alla surroga attingendo a una lista collegata della stessa coalizione, sostenendo che tale soluzione rispecchierebbe la volontà elettorale originaria.
L’argomentazione faceva leva su una lettura congiunta dell’art. 45, comma 1, e dell’art. 73, comma 11, TUEL, in nome di un presunto principio di “continuità politica” tra le liste coalizzate.
Il principio espresso dal Ministero dell’Interno
Secondo il Ministero, tale interpretazione non è ammissibile.
L’art. 45 TUEL è chiaro nel disporre che il seggio vacante è attribuito al candidato che nella stessa lista segue immediatamente l’ultimo eletto.
In assenza di ulteriori candidati, non è consentito ricorrere ad altre liste, anche se appartenenti alla medesima coalizione.
Il Ministero sottolinea inoltre che il legislatore ha già previsto le conseguenze di una mancata surroga, includendo tale ipotesi tra le cause di scioglimento del consiglio comunale (art. 141, comma 1, lett. b, n. 4, del d.lgs. n. 267/2000), nel caso in cui l’organo si riduca oltre la metà dei componenti.
Nessuna lacuna normativa nel TUEL
Il parere ministeriale evidenzia che non esistono lacune legislative che giustifichino interpretazioni estensive della norma.
La mancata surroga è una situazione fisiologica contemplata dal legislatore, che può determinare – solo in casi estremi – lo scioglimento del consiglio.
Tentativi di adattare la norma al fine di mantenere l’equilibrio politico originario non sono conformi al dettato legislativo e non trovano fondamento nel sistema degli enti locali.
Conclusione
In definitiva, la surroga dei consiglieri comunali dimissionari deve avvenire esclusivamente all’interno della stessa lista elettorale.
Quando tutti i candidati della lista rinunciano, il seggio resta vacante, e non può essere assegnato ad altre liste della coalizione, neppure per preservare la rappresentanza politica iniziale.
L’unico rimedio previsto è quello disciplinato dal TUEL, che contempla la possibilità di scioglimento del consiglio in caso di riduzione del numero dei consiglieri sotto la soglia prevista.
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