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Autonomia differenziata, ok del CdM alle intese con 4 Regioni: cosa cambia per gli enti locali

In breve: Il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva gli schemi di intesa con Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. L’attuazione dell’autonomia differenziata introduce importanti novità per la PA locale, in particolare su Protezione Civile, previdenza complementare del personale e gestione della sanità.

Il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva, nella seduta del 13 ottobre 2026, gli schemi di intesa tra il Governo e le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Il provvedimento traduce in quattro specifici disegni di legge il percorso dell’autonomia differenziata per gli enti locali e le amministrazioni regionali, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione e della Legge 26 giugno 2024, n. 86.

Per i dipendenti e i dirigenti della Pubblica Amministrazione locale, il passaggio segna l’avvio di una riorganizzazione strutturale che toccherà da vicino competenze amministrative, gestione delle emergenze, rappresentanza negoziale e governance dei servizi sul territorio.

Le 4 materie oggetto del trasferimento di competenze

L’intesa definita su proposta del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, riguarda specifici ambiti di intervento:

  1. Protezione civile;
  2. Professioni (con esclusione di quelle sanitarie e ordinistiche);
  3. Previdenza complementare e integrativa;
  4. Tutela della salute (limitatamente al coordinamento della finanza pubblica).

Durata e monitoraggio: il ruolo delle Commissioni Paritetiche

Le intese avranno una durata di 10 anni, con rinnovo automatico per un ulteriore decennio (salvo disdetta espressa da comunicare almeno 12 mesi prima della scadenza).

Per monitorare l’attuazione e gli equilibri finanziari, verrà istituita per ciascuna Regione una Commissione paritetica composta da rappresentanti dello Stato, della Regione e delle autonomie locali. Questo organismo analizzerà annualmente lo stato di avanzamento e riferirà direttamente alle Camere e alla Conferenza unificata.

Protezione Civile: poteri d’ordinanza e gestione del personale locale

L’ambito della Protezione Civile è tra quelli a maggiore impatto operativo immediato per i Comuni e le strutture territoriali.

Ambito di interventoNovità introdotte dalle intese
Emergenze regionaliIl Presidente della Regione può adottare ordinanze motivate in deroga alla normativa statale e regionale (durata max: 2 anni).
Gestione emergenze nazionaliIl Presidente regionale (o suo delegato) viene nominato Commissario delegato per il territorio di competenza.
Personale di Protezione CivileTrasferite alle Regioni le funzioni su reclutamento (anche d’urgenza) e formazione del personale.
Mezzi di soccorsoEstesa ai veicoli e ai conducenti regionali la disciplina statale su targhe e patenti di servizio.

Nota di trasparenza: Nei casi di grave urgenza, le ordinanze regionali in deroga potranno essere emanate previo confronto con il Capo Dipartimento della Protezione Civile, ma dovranno essere ratificate dal primo Consiglio dei ministri utile, pena la decadenza immediata.

Previdenza complementare e professioni: le ricadute sui dipendenti pubblici

Un profilo di diretto interesse per la gestione delle risorse umane negli enti locali riguarda la disciplina della previdenza complementare e integrativa.

Per i dipendenti della Regione, degli enti regionali, degli enti locali e del Servizio Sanitario Regionale (SSR), la rappresentanza negoziale negli accordi con i fondi pensione regionali viene attribuita alla Regione. Le amministrazioni regionali potranno promuovere forme previdenziali territoriali anche tramite convenzioni con fondi già esistenti.

Regolamentazione delle professioni regionali

Le Regioni otterranno la potestà di disciplinare le professioni non ordinistiche di rilievo territoriale, legate all’economia e alle specificità locali, oltre al riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all’estero (restano rigorosamente escluse le professioni sanitarie e quelle iscritte ad albi ed ordini nazionali).

Sanità e finanza pubblica: autonomia di spesa e vincoli di bilancio

In materia di tutela della salute, la maggiore autonomia organizzativa rimane strettamente vincolata al rispetto dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) e all’invarianza dei costi per lo Stato.

  • Tariffe e rimborsi: Le Regioni potranno definire tariffe e remunerazioni delle prestazioni sanitarie difformi da quelle nazionali, previa intesa con i Ministeri della Salute e dell’Economia, coprendo gli eventuali maggiori oneri con il proprio bilancio.
  • Investimenti e personale: Viene concessa la gestione autonoma dei fondi statali per l’edilizia sanitaria e le tecnologie, oltre alla facoltà di destinarvi risorse per nuove assunzioni o prestazioni aggiuntive.
  • Economie di spesa: Le somme non utilizzate sui fondi vincolati potranno essere reimpiegate in altri settori sanitari, purché sia attestato il raggiungimento degli obiettivi originari.

L’efficacia dell’autonomia sanitaria resterà subordinata al mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario, verificato attraverso monitoraggi trimestrali.

Prossimi passaggi: l’iter legislativo in Parlamento

L’approvazione degli schemi di intesa rappresenta la prima fase del percorso previsto dalla legge 86/2024. Per il completamento dell’iter si attendono i seguenti passaggi:

  • Progressiva cessazione delle norme statali corrispondenti sul territorio delle Regioni interessate.ssaggi burocratici.
  • Presentazione dei quattro Disegni di Legge alle Camere;
  • Esame e approvazione parlamentare dei singoli testi di legge;
  • Emanazione delle leggi regionali di attuazione;

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