Decreto PNRR 2026 (D.L. 19/2026): silenzio assenso, conferenza di servizi e appalti, tutte le novità per gli enti locali
Il Decreto PNRR 2026 è legge: le misure che impattano sulla PA locale
Il D.L. 19/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2026 e in vigore dal giorno successivo, è stato convertito in legge dal Senato il 15 aprile 2026. Il provvedimento contiene disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e in materia di politiche di coesione, con misure di forte impatto per il settore dell’edilizia, delle infrastrutture e della gestione degli appalti pubblici.
Per funzionari tecnici, responsabili degli uffici lavori pubblici, stazioni appaltanti e amministratori locali, conoscere nel dettaglio le novità introdotte è essenziale per adeguare le procedure interne e cogliere le opportunità di finanziamento disponibili.
Silenzio assenso in edilizia: regole più chiare e attestazione automatica
Quando il silenzio assenso si forma e quando no
Il decreto interviene sull’art. 20 della Legge n. 241/1990, chiarendo le condizioni di operatività del silenzio assenso e introducendo un sistema di attestazione automatica. Le principali novità sono:
- Vengono individuati espressamente i casi in cui il silenzio assenso non si forma: quando l’istanza non è presentata all’amministrazione competente oppure è priva degli elementi indispensabili per individuare l’oggetto e le ragioni del provvedimento richiesto
- Viene introdotto un sistema automatico e telematico di attestazione del decorso dei termini e della conseguente formazione del silenzio assenso
- Per i procedimenti non ancora telematizzati, l’amministrazione è tenuta a trasmettere d’ufficio l’attestazione all’indirizzo PEC o email indicato nell’istanza, entro dieci giorni dalla formazione del silenzio assenso
La surroga del professionista in caso di inerzia della PA
Una novità rilevante riguarda il caso in cui la PA non trasmetta l’attestazione nei dieci giorni previsti: il privato o un progettista abilitato potrà sostituirsi all’amministrazione con una dichiarazione che attesta il decorso dei termini e l’avvenuta formazione del silenzio assenso. A quel punto l’amministrazione potrà agire solo in autotutela per annullare un silenzio assenso che ritiene illegittimo.
La Conferenza di Servizi Accelerata diventa strutturale e telematica
Da misura emergenziale a strumento ordinario
Una delle novità procedurali più significative per gli enti locali è la stabilizzazione della Conferenza di Servizi Decisoria in forma accelerata, introdotta originariamente in via emergenziale dal D.L. 76/2020 e ora resa strutturale dall’art. 5 del D.L. 19/2026, con l’introduzione del nuovo comma 7-bis nell’art. 14-bis della Legge 241/1990.
Le regole operative della conferenza accelerata sono:
| Elemento | Regola |
|---|---|
| Termine per le determinazioni | 30 giorni (45 giorni per enti preposti a tutela ambientale, paesaggistica, beni culturali o salute) |
| Silenzio delle amministrazioni | Considerato assenso senza condizioni |
| Riunione conclusiva telematica | Entro 15 giorni dalla scadenza dei termini |
| Dissenso motivato | Deve indicare correttivi, prescrizioni e misure mitigatrici con quantificazione dei costi |
Per le stazioni appaltanti e gli uffici tecnici comunali, questa norma riduce significativamente i tempi di acquisizione dei pareri nelle procedure autorizzative complesse.
Appalti PNRR: obbligo di cambio contraente in caso di crisi dell’impresa
La misura “Salva Cantieri PNRR”
Il decreto introduce, con due nuovi commi all’art. 4, l’obbligo per le stazioni appaltanti di risolvere il contratto e sostituire l’impresa appaltatrice che accede a uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza con finalità liquidatoria. La misura tutela l’interesse primario alla realizzazione delle opere pubbliche finanziate con le risorse PNRR.
La procedura operativa prevede:
- Alla risoluzione del contratto, l’impresa è tenuta a pagare le penali per ritardo già maturate, recuperabili tramite escussione della garanzia definitiva o compensazione con i crediti maturati
- I crediti dell’impresa maturati prima dell’accesso alla procedura concorsuale vengono utilizzati prioritariamente per stipendi, contributi e previdenza dei lavoratori del cantiere
- Il nuovo operatore subentra alle medesime condizioni del contratto originario
- La stazione appaltante attiva l’interpello progressivo degli operatori in graduatoria (art. 124 Codice Appalti) e, in seconda istanza, la procedura negoziata senza bando (art. 76)
Una norma aggiuntiva (comma 1-ter, art. 4) prevede inoltre che, qualora l’impresa appaltatrice trasferisca a un altro soggetto il ramo aziendale che contiene il contratto pubblico poco prima di entrare in procedura concorsuale, la stazione appaltante non è obbligata a riconoscere quel trasferimento e può comunque procedere alla risoluzione e alla scelta di un nuovo appaltatore.
Nuovi fondi per agrivoltaico, biometano e comunità energetiche rinnovabili
L’art. 27 del D.L. 19/2026 interviene sul meccanismo di finanziamento degli impianti a fonti rinnovabili nell’ambito del PNRR, istituendo programmi di sovvenzione affidati al GSE per:
- Impianti di produzione di biometano (Investimento 1.4)
- Impianti agrivoltaici (Investimento 1.1)
- Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e autoconsumo collettivo (Investimento 1.2)
Il GSE dovrà sottoscrivere gli accordi di concessione con i beneficiari entro il 30 giugno 2026, con un termine massimo di 24 mesi per l’entrata in esercizio degli impianti. Tutti gli interventi devono rispettare il principio DNSH (Do No Significant Harm) e le sovvenzioni non sono cumulabili con altri contributi finanziati con risorse UE.
Un miliardo di euro per le infrastrutture idriche
Nasce il Fondo Nazionale per gli Investimenti Infrastrutturali e per la Sicurezza nel Settore Idrico (FNIISSI), con una dotazione di 1 miliardo di euro destinato a finanziare prioritariamente i progetti del Piano Nazionale (PNIISSI).
Le risorse saranno erogate sotto forma di contributi a fondo perduto o in conto interessi. La gestione è affidata a Invitalia, che dovrà definire entro 90 giorni i criteri per l’accesso ai fondi, privilegiando progetti che attivino co-finanziamenti privati o partenariati pubblico-privati (PPP).
Per i Comuni alle prese con reti idriche vetuste e dispersione idrica elevata, questo fondo rappresenta una delle opportunità di finanziamento più rilevanti del 2026.
Edilizia universitaria: deroga urbanistica per accelerare i posti letto
Per raggiungere il target PNRR sui posti letto per studenti universitari, il decreto introduce una deroga urbanistica: gli interventi di edilizia universitaria, laddove già previsti dagli strumenti urbanistici generali, non necessitano della preventiva approvazione di piani attuativi. Sarà sufficiente il permesso di costruire convenzionato, con significativa riduzione dei tempi procedurali.
Infrastrutture ferroviarie: liquidità alle imprese e gestione riserve
Per garantire la continuità dei cantieri ferroviari PNRR, il decreto introduce una misura salva-liquidità: RFI S.p.A. è autorizzata a erogare agli appaltatori un anticipo fino al 10% dell’ammontare delle riserve già iscritte in contabilità, subordinato alla presentazione di garanzia bancaria o assicurativa. L’impresa ha poi 270 giorni per sottoporre le riserve al Collegio Consultivo Tecnico (CCT).
Bonifiche e aree interne: 90 milioni per i Comuni a rischio sismico
I permessi e le autorizzazioni acquisiti in conferenza di servizi per gli interventi di bonifica restano efficaci per tutta la durata prevista dal progetto, eliminando le scadenze intermedie che bloccano i lavori. Vengono inoltre stanziati 90 milioni di euro (tra il 2026 e il 2027) per interventi su infrastrutture pubbliche nei Comuni delle aree interne classificati a rischio sismico.
Formazione installatori FER: modulo unico digitale e durata minima dei corsi
L’art. 12 introduce una modulistica standard per gli enti di formazione e un modulo unico digitale interoperabile per la trasmissione telematica degli attestati alle Camere di Commercio entro 10 giorni dal termine del corso, con aggiornamento automatico delle qualifiche professionali nelle visure camerali. Viene fissata una durata minima obbligatoria di 24 ore per i corsi di aggiornamento degli installatori di impianti a fonti rinnovabili (FER).
Fonte: Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2026 — D.L. 19/2026
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