Vai al contenuto
Home » Blog » Decreto Salva casa: il Comune può estendere il condono

Decreto Salva casa: il Comune può estendere il condono


Il testo del decreto Salva Casa, convertito in legge, introduce una novità che modifica la percezione degli abusi edilizi, estendendo la possibilità di sanare quelli più significativi e rendendo commerciabili molti immobili precedentemente invendibili.
Si tratta di abusi formali, cioè conformi alla normativa urbanistica attuale e realizzati a partire da un titolo edilizio esistente (le agevolazioni non si applicano agli abusi totali), per i quali il Comune doveva ordinare la demolizione.

cosa dice il nuovo articolo

Il testo originario del Dl 69/2024 aveva già ampliato le possibilità di sanare le irregolarità edilizie, eliminando il rigido requisito della duplice conformità urbanistico-edilizia, che prima doveva essere identica sia al momento della realizzazione dell’abuso, sia al momento della presentazione della sanatoria. Il nuovo articolo 36-bis del Dpr 380/2001 rompe questa simmetria, ritenendo sufficiente che all’epoca dell’abuso sussistesse la sola conformità edilizia (inerente le modalità costruttive, le normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili) e, al momento della domanda, basti la conformità urbanistica (attinente le volumetrie, gli indici edificatori, le destinazioni d’uso, gli standard).

l’estensione della regolarizzazione

Nella versione originaria del decreto, la sanatoria era agevolata solo per le opere minori (soggette a Scia semplice ex articolo 22, commi 1 e 2, del Dpr 380) e per le difformità parziali (di difficile definizione e comunque di lieve entità). Ora, invece, la regolarizzazione semplificata è estesa alle difformità essenziali disciplinate dall’articolo 32 del Dpr 380 e dalle leggi regionali. Come evidenziato, si tratta di abusi rilevanti, quali:

  • Il mutamento della destinazione d’uso che implichi variazione degli standard;
  • L’aumento consistente della cubatura o della superficie;
  • Le modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato o della localizzazione dell’edificio;
  • Il mutamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio assentito;
  • La violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica.

cosa impone il testo

Il Salva Casa nel testo definitivo continua a imporre:

  1. L’ottenimento del permesso di costruire (con possibile silenzio assenso dopo 45 giorni in assenza di sospensione istruttoria e previo parere favorevole sugli eventuali vincoli paesaggistici o culturali) o la maturazione dei termini della Scia;
  2. Il pagamento di un’oblazione (pari al doppio del contributo di costruzione o pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile in misura non superiore a 10.328 euro per gli interventi eseguiti in assenza o in difformità da Scia, oltre al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito per i beni vincolati);
  3. La realizzazione delle opere di adeguamento sia alla disciplina edilizia eventualmente sopravvenuta rispetto alla data di realizzazione dell’abuso, sia alla rimozione delle opere che non possano essere sanate.

a cosa devono prestare attenzione i comuni

Le nuove disposizioni superano il paradosso per cui l’ordinamento obbligava alla demolizione di un edificio abusivo, che, se conforme alle nuove regole, avrebbe potuto essere ricostruito identico. Tuttavia, si dovrà prestare attenzione affinché i Comuni, con varianti calibrate ai propri piani urbanistici, non promuovano il condono degli abusi esistenti, incentivandone di nuovi.

Fonte: Il Sole 24 Ore

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *