Rigenerazione urbana, individuati gli interventi fuori dal target UE: lavori da completare entro il 31 dicembre 2027
Con l’approvazione del decreto 24 luglio 2026, emanato dal Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), si definisce la perimetrazione degli interventi di rigenerazione urbana (finanziati ai sensi dell’art. 1, commi 42 e ss., della Legge n. 160/2019) che non concorreranno al raggiungimento del Target europeo del PNRR fissato per il 30 giugno 2026.
Sulla base delle rilevazioni effettuate nel sistema informativo ReGiS, la misura individua i progetti che presentano tempistiche di cantiere incompatibili con la scadenza europea intermediaria, definendo un nuovo quadro di scadenze, revoche e adempimenti per i Comuni beneficiari.
1. Nuova scadenza al 31 dicembre 2027 per i progetti fuori target
L’esclusione dal conteggio formale del Target UE (misura M5C2 Investimento 2.1) non comporta la perdita automatica del finanziamento:
- Estensione dei termini: Per i progetti che non riescono a traguardare la fine dei lavori entro il 30 giugno 2026, il decreto fissa il nuovo termine per il completamento delle opere al 31 dicembre 2027.
- Condizionalità PNRR immutate: Gli interventi continuano a dover rispettare tutti i requisiti e i vincoli trasversali previsti dal PNRR (compreso il principio DNSH e il rispetto dei livelli occupazionali).
- Target UE ridimensionato: A livello nazionale, il target europeo viene garantito attraverso un paniere di interventi in grado di certificare il completamento di almeno 1.080 opere e la rigenerazione di oltre 1 milione di metri quadrati di superficie urbana.
2. Disciplina delle revoche e dei recuperi finanziari
Attraverso specifici allegati al decreto, il Ministero traccia una netta distinzione tra gli interventi in prosecuzione, le rinunce e le definizioni delle revoche dei contributi:
Revoche dirette
Viene disposta la revoca immediata delle risorse per tutti gli interventi già esclusi dal target europeo che non hanno perfezionato l’affidamento dei lavori entro il 30 giugno 2025. Le somme eventualmente già erogate a titolo di acconto o saldo parziale verranno recuperate dal Ministero dell’Interno secondo i canali di legge.
Avvio dei procedimenti di revoca
Il Viminale avvia contestualmente il procedimento di revoca per le opere che presentano la concomitante violazione di due parametri:
- Mancato affidamento dei lavori entro la data limite del 30 giugno 2025;
- Assenza dei requisiti tecnici per garantire la chiusura del cantiere entro il 30 giugno 2026.
3. Monitoraggio e rendicontazione continua su ReGiS
Un punto fermo ribadito dal provvedimento riguarda il sistema di rendicontazione:
- Permanenza dell’obbligo su ReGiS: Anche se slegati dal target europeo del 30 giugno 2026, tutti gli interventi oggetto di proroga al 31 dicembre 2027 rimangono interamente sottoposti al monitoraggio, controllo e rendicontazione su ReGiS.
- Coerenza con le norme del RRF: La gestione contabile delle spese deve proseguire in linea con le regole del Dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), per permettere la tracciabilità delle fatture e dei pagamenti.
Quadro sinottico delle scadenze e condizioni
| Fattispecie di progetto | Nuova scadenza lavori | Esito sul finanziamento |
| Opere in linea con Target UE | 30 giugno 2026 | Concorrono al target europeo |
| Opere con lavori affidati entro 30/06/2025 | 31 dicembre 2027 | Finanziamento confermato fuori target |
| Opere SENZA affidamento entro 30/06/2025 | Termine scaduto | Revoca delle risorse e recupero acconti |
Indicazioni per i responsabili unici del progetto (RUP)
I RUP e i Dirigenti dell’Area Tecnica degli Enti Locali sono chiamati a svolgere un’immediata verifica interna:
- Consultare la nota e gli allegati del Viminale per verificare la classificazione del proprio intervento (in prosecuzione al 2027, in revoca o in avvio di procedimento).
- Allineare la scheda ReGiS aggiornando i cronoprogrammi procedurali e fisici per riflettere l’effettivo stato dell’opera.
- Inviare controdeduzioni tempestive qualora l’Ente intenda contestare un avvio di procedimento di revoca dimostrando la presenza del contratto di affidamento nei termini previsti.