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Rinnovabili, la Corte Costituzionale frena le Regioni: illeggittimi i blocchi e le moratorie sulle nuove autorizzazioni

La recente sentenza n. 144 del 23 luglio 2026 della Corte Costituzionale traccia un punto di svolta fondamentale nel bilanciamento tra la tutela del paesaggio e il raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica. I giudici delle leggi hanno stabilito in modo inequivocabile che i singoli territori regionali non possono disporre moratorie o sospensioni indiscriminate dei procedimenti autorizzativi per la realizzazione di impianti alimentati da Fonti di Energia Rinnovabile (FER).

Il pronunziamento chiarisce i confini della potestà legislativa delle Regioni (comprese quelle a statuto speciale), riaffermando il primato dei principi eurounitari e delle linee guida nazionali volti a favorire la massima diffusione delle energie pulite.

1. Il caso sardo e la dichiarazione di illegittimità costituzionale

Il contenzioso trae origine dall’impugnativa della Legge Regionale della Sardegna n. 31/2025, la quale disponeva la sospensione — fino all’adozione di un nuovo regolamento attuativo — di tutti i procedimenti autorizzativi relativi agli impianti FER localizzati nelle aree non individuate come “idonee”. Il blocco colpiva sia le nuove domande sia i procedimenti già in corso d’istruttoria.

La Consulta ha annullato la disposizione regionale evidenziando due profili critici:

  • Incompatibilità con i principi eurounitari e statali: Gli obiettivi nazionali ed europei di decarbonizzazione vincolano tutti gli Enti territoriali, le cui discipline non possono ostacolare la prosecuzione delle procedure autorizzative.
  • Lesione del legittimo affidamento: Sospendere indistintamente le pratiche senza valutare lo stato di avanzamento delle istruttorie o gli investimenti già sostenuti dagli operatori privati viola i principi di proporzionalità e ragionevolezza.

2. Il valore delle “aree non idonee”: procedura ordinaria e non divieto assoluto

Un passaggio di rilevante interesse tecnico-giuridico per i Dipartimenti Urbanistica e Ambiente degli Enti Locali riguarda la corretta interpretazione della classificazione dei suoli:

  • No al divieto assoluto: La qualificazione di un’area come “non idonea” non equivale a un divieto aprioristico di installazione degli impianti FER.
  • Cambio di regime autorizzativo: L’assenza di idoneità dell’area comporta esclusivamente l’impossibilità di fruire dei regimi semplificati (come la PAS o l’edilizia libera), imponendo l’assoggettamento del progetto alle procedure autorizzatorie ordinarie (es. Autorizzazione Unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 o VIA).
  • Irrilevanza del limite temporale: La Consulta ha specificato che la natura “temporanea” o provvisoria di una moratoria regionale non ne sana l’illegittimità costituzionale se altera la continuità del quadro autorizzatorio statale.

3. Impatti per le stazioni appaltanti, Regioni ed uffici tecnici comunali

La sentenza stabilisce indicazioni chiare per la gestione dei procedimenti pendenti e futuri sul territorio:

  1. Procedibilità delle istanze: Gli uffici regionali e comunali non possono rigettare o sospendere le domande di autorizzazione per impianti FER invocando normative regionali di blocco temporaneo.
  2. Valutazione caso per caso: La tutela dei valori paesaggistici e ambientali resta confermata, ma deve essere esercitata attraverso l’istruttoria delle singole procedure trasparenti e non mediante atti di blocco generalizzato.
  3. Pianificazione territoriale conforme: I regolamenti locali e le individuazioni delle aree idonee devono integrarsi con i principi stabiliti a livello nazionale ed europeo, evitando di paralizzare lo sviluppo della rete energetica sostenibile.

Quadro sinottico del pronunciamento della Corte Costituzionale

Ambito oggettivoOrientamento preesistente / Prassi regionalePrincipio fissato dalla Sentenza 144/2026
Moratorie regionaliDisposizioni di sospensione dei procedimentiIllegittime: violano i principi UE sulla transizione energetica
Aree non idoneeSpesso interpretate come vincolo d’inedificabilitàSoggette a regime ordinario (non divieto assoluto)
Istruttorie in corsoBlocco ex lege di tutte le istanzeObbligo di prosecuzione per tutela del legittimo affidamento

Indicazioni per l’azione amministrativa

Gli Enti territoriali e gli uffici tecnici responsabili dei procedimenti Unici per l’Energia sono tenuti a:

  1. Riesaminare le istanze in sospeso alla luce dell’inapplicabilità delle moratorie regionali censurate dalla Consulta;
  2. Garantire la regolare conduzione delle Conferenze di Servizio per i progetti localizzati in aree non idonee, applicando le valutazioni ordinarie di impatto ambientale e paesaggistico;
  3. Allineare la pianificazione urbanistica locale alle direttive europee di massima diffusione delle fonti rinnovabili.

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