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Rottamazione-quinquies estesa agli Enti Locali: le indicazioni e i tempi stringenti della nota IFEL

La Rottamazione-quinquies si estende ufficialmente alle entrate delle Regioni e degli Enti Locali. La novità è introdotta dall’articolo 10-quinquies del disegno di legge di conversione del D.L. n. 38/2026 (il cosiddetto Decreto Fiscale), approvato dal Senato il 14 maggio scorso e attualmente al voto della Camera sul medesimo testo.

Per supportare le amministrazioni comunali in questo delicato adempimento, la Fondazione IFEL/ANCI ha pubblicato una nota di approfondimento datata 19 maggio 2026, delineando l’iter procedurale, l’ambito oggettivo della sanatoria e le criticità legate alle imminenti scadenze.

L’obbligo di delibera consiliare entro il 30 giugno 2026

In base al nuovo quadro normativo, i Comuni possono decidere di applicare la definizione agevolata alle proprie entrate precedentemente affidate per il recupero all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER).

Trattandosi di una disposizione che incide direttamente sulle entrate dell’ente – attraverso l’azzeramento di sanzioni e interessi – la scelta di aderire alla rottamazione statale deve seguire un preciso iter amministrativo:

  • Delibera di Consiglio Comunale: l’atto deve avere natura regolamentare ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997.

  • Parere dei Revisori: la proposta di delibera deve essere obbligatoriamente corredata dal parere dell’organo di revisione economico-finanziaria.

  • Scadenza perentoria: entro il 30 giugno 2026, la delibera deve essere approvata, pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune e formalmente inviata ad ADER.

La criticità elettorale segnalata da IFEL: I tempi per l’adozione dell’atto sono estremamente ristretti (poco più di un mese). IFEL evidenzia come il legislatore non abbia considerato la tornata elettorale di maggio, che vede il rinnovo dei consigli comunali in circa 980 Comuni. Per questi enti in fase di insediamento si auspica un rinvio del termine al 31 luglio 2026.

Ambito oggettivo: quali entrate rientrano nella sanatoria?

La sanatoria si applica potenzialmente a tutte le entrate comunali affidate ad ADER, classificate come segue:

  • Entrate Tributarie: IMU, TARI e il Canone Unico Patrimoniale (CUP), quest’ultimo recentemente qualificato come tributo da una sentenza della Corte di Cassazione.

  • Entrate Patrimoniali: sanzioni per violazioni al Codice della Strada, rette scolastiche e altre tariffe locali.

  • Casi particolari (TEFA e precedenti rottamazioni): è definibile il TEFA (tributo provinciale collegato alla TARI) se incluso negli atti di accertamento comunali affidati ad ADER. Sono ammessi anche i carichi decaduti da precedenti rottamazioni per mancato o tardivo pagamento.

Le esclusioni: l’Addizionale IRPEF

Sono tassativamente esclusi dalla potestà deliberativa dei Comuni i crediti legati all’addizionale comunale all’IRPEF. Pur essendo entrate di pertinenza locale, non costituiscono crediti “affidati” direttamente all’agente della riscossione, ma sono elementi accessori gestiti in via integrale dalle Agenzie fiscali. Tali quote risulteranno incluse esclusivamente nella rottamazione-quinquies statale qualora comprese nei relativi atti di liquidazione centralizzati.

Gli effetti sui contribuenti e lo schema di delibera IFEL

A seguito dell’approvazione del Comune e della presentazione dell’istanza da parte del contribuente (da trasmettere ad ADER entro il 31 ottobre 2026), il debitore sarà tenuto a versare unicamente:

  1. Le somme dovute a titolo di capitale.

  2. Le somme maturate per il rimborso spese delle procedure esecutive e dei diritti di notifica.

Vengono interamente abbuonati gli importi per interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio.

Al fine di agevolare l’attività degli uffici finanziari in questo ridotto lasso di tempo, la Fondazione IFEL ha reso disponibile, unitamente alla nota, uno schema di deliberazione standardizzato per l’adozione della sanatoria.

(Fonte: Nota di approfondimento Fondazione IFEL)

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