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Demansionamento, incarichi dirigenziali e contrattazione nelle Pa: le ultime novità normative

Le ultime novità su demansionamento, incarichi dirigenziali, contrattazione integrativa e dimissioni in maternità nelle pubbliche amministrazioni italiane.

Il danno da demansionamento deve essere provato dal lavoratore

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 27043 dell’8 ottobre 2025, ha ribadito che il danno da demansionamento non è mai automatico.
Il lavoratore deve dimostrare concretamente il pregiudizio subito, anche tramite presunzioni o massime di esperienza.

Il risarcimento non può derivare solo da un inadempimento del datore di lavoro: serve una prova specifica e circostanziata.
Non è sufficiente richiamare genericamente le categorie di danno biologico o esistenziale; il giudice deve basarsi su fatti concreti e coerenti con regole di comune esperienza (Cass. n. 18560/2019).

Come ricordato dall’Aran nella newsletter n. 15 del 15 ottobre 2025, il principio rafforza la necessità di una valutazione oggettiva e documentata.

Incarichi dirigenziali: serve una valutazione comparativa e una motivazione chiara

Per il conferimento di incarichi dirigenziali o equiparati, la pubblica amministrazione deve motivare le proprie scelte in modo trasparente e conforme ai principi di correttezza e buona fede.

La Cassazione (ordinanza n. 27287 del 13 ottobre 2025) ha esteso agli enti locali e alle Regioni i principi dell’art. 19, comma 6, del Dlgs 165/2001.
Il conferimento di un incarico, pur essendo di natura negoziale privatistica, richiede una valutazione comparativa tra i candidati, basata su motivazioni verificabili e coerenti con gli articoli 1175 e 1375 del codice civile e l’articolo 97 della Costituzione.

Trasparenza e tracciabilità delle scelte costituiscono quindi garanzia di imparzialità e tutela per amministrazioni e dirigenti.

Contrattazione integrativa: la Regione Sardegna può derogare ai tetti di spesa

La Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Sardegna, con la deliberazione n. 219/2025/PAR del 14 ottobre 2025, ha chiarito che le risorse aggiuntive della legge regionale n. 18/2023 sono escluse dai limiti di spesa per il personale previsti dalla normativa nazionale.

Queste somme, destinate alla contrattazione decentrata integrativa, sono etero-finanziate e neutrali sul piano finanziario, in quanto derivano da trasferimenti regionali esterni al bilancio comunale.
Non comportando nuovi o maggiori oneri per l’ente, non rientrano nei vincoli di spesa del personale.

La decisione richiama la giurisprudenza della Sezione delle Autonomie (delibere n. 26/SEZAUT/2014/QMIG e n. 23/SEZAUT/2017/QMIG), confermata anche nella deliberazione n. 218/2025/PAR.

Dimissioni in maternità: la convalida è obbligatoria anche nel periodo di prova

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota n. 14744 del 13 ottobre 2025, ha precisato che le dimissioni durante il periodo di prova devono essere convalidate quando riguardano lavoratrici in gravidanza o genitori nei primi tre anni di vita del figlio.

L’obbligo, previsto dall’art. 55, comma 4, del Dlgs 151/2001, mira a tutelare il consenso libero e consapevole del lavoratore e a prevenire eventuali dimissioni estorte.
La disposizione si applica in ogni fase del rapporto di lavoro, anche se la prova non è ancora completata.

Fonte: Il Sole 24 Ore – www.ilsole24ore.com

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