Affidamento diretto e compensi SIA: il RUP non può applicare riduzioni oltre il 20%
Nuovo Codice dei contratti pubblici: nei servizi di architettura e ingegneria il RUP può ridurre i compensi al massimo del 20%. Il limite è vincolante e legato al principio dell’equo compenso.
Un limite chiaro ai compensi negli affidamenti diretti
Il nuovo Codice dei contratti pubblici riforma in modo significativo la disciplina dei servizi di architettura e ingegneria (SIA), introducendo un punto fermo: nei casi di affidamento diretto il Responsabile Unico del Procedimento non può ridurre i corrispettivi oltre il 20% rispetto ai valori calcolati secondo l’Allegato I.13.
Il chiarimento arriva dal quesito n. 3425 del 13 maggio 2025 del Servizio Supporto Giuridico, che interpreta l’articolo 41, comma 15-quater, del d.lgs. 36/2023.
Il limite non è una raccomandazione, ma un vincolo legale espressamente collegato al principio dell’equo compenso, applicabile pienamente anche nei rapporti con la Pubblica amministrazione.
La determinazione dei corrispettivi: le regole del nuovo Codice
L’articolo 41 del d.lgs. 36/2023 disciplina i criteri per determinare i corrispettivi dei servizi tecnici, stabilendo che:
-
i compensi devono essere calcolati obbligatoriamente secondo le tabelle dell’Allegato I.13 (comma 15-bis);
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negli affidamenti diretti (art. 50, c. 1, lett. b) è possibile applicare una riduzione non superiore al 20% (comma 15-quater).
La norma nasce con due obiettivi:
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Evitare ribassi eccessivi negli affidamenti diretti, dove manca un confronto competitivo;
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Garantire alle PA una limitata flessibilità negoziale, senza compromettere la sostenibilità economica delle prestazioni professionali.
Le novità rispetto al precedente Codice
Nel regime del d.lgs. 50/2016 non esisteva un limite esplicito alle riduzioni.
La prassi aveva portato molte stazioni appaltanti a imporre compensi molto bassi, con conseguenti criticità segnalate da:
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Corte dei conti (ex multis, delib. Toscana n. 189/2020),
-
giurisprudenza amministrativa,
-
ANAC.
Con il nuovo Codice, il legislatore interviene in maniera netta: mai sotto l’80% del compenso determinato secondo i parametri ministeriali.
Equo compenso e affidamento diretto: un principio di ordine pubblico economico
Nel nuovo impianto normativo, il principio dell’equo compenso assume un ruolo centrale.
La legge 49/2023 prevede la nullità degli accordi che fissano compensi sproporzionati rispetto alle tabelle ministeriali, introducendo un obbligo anche per la PA.
Negli affidamenti diretti, dove è la stazione appaltante a decidere il prezzo, la norma sul 20%:
-
impedisce compressioni del valore professionale,
-
tutela la qualità della progettazione,
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vincola l’azione del RUP, che non ha più margini di discrezionalità ulteriori.
Il ruolo e gli obblighi del RUP
Il Responsabile Unico del Procedimento deve rispettare una sequenza operativa precisa:
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Calcolare il compenso secondo l’Allegato I.13.
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Valutare se motivare una riduzione.
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Applicarla, se del caso, entro il limite massimo del 20%.
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Motivare puntualmente la riduzione con elementi oggettivi.
-
Indicare nell’atto:
-
compenso parametrico,
-
eventuale riduzione,
-
percentuale applicata,
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motivazione.
-
Una riduzione non motivata o oltre il limite è illegittima.
Orientamenti giuridici di supporto
I primi orientamenti giurisprudenziali confermano questa lettura:
-
TAR Lazio Roma, 28 febbraio 2024, n. 2451: la riduzione deve rispettare equo compenso e proporzionalità.
-
TAR Lombardia Brescia, 14 dicembre 2023, n. 1423: l’applicazione dell’Allegato I.13 è sempre obbligatoria.
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Consiglio di Stato, parere 855/2023: la simmetria economica tutela il valore della prestazione tecnica.
Riduzione vs ribasso: due concetti distinti
La norma distingue chiaramente:
-
ribasso – offerto dal professionista durante una gara;
-
riduzione – applicata dalla stazione appaltante negli affidamenti diretti.
La riduzione è un atto unilaterale dell’amministrazione e, proprio per questo, è soggetta a limiti legali più stringenti.
Conseguenze della violazione del limite del 20%
Se il RUP applica una riduzione superiore al 20%:
Per l’amministrazione
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rischio di annullamento dell’affidamento;
-
possibili rilievi ANAC;
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responsabilità erariale (Corte dei conti Lazio, sent. 62/2022).
Per il professionista
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la clausola è nulla;
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diritto al ricalcolo del compenso secondo i parametri;
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possibilità di azione giudiziaria per il recupero delle differenze.
Un principio che garantisce qualità e risultato
Il limite del 20% non è solo tutela della categoria professionale: è anche un presidio di qualità progettuale, in linea con il principio del risultato (art. 1 d.lgs. 36/2023).
Progettazioni sottocosto, infatti, comportano spesso:
-
varianti in corso d’opera,
-
aumento dei costi,
-
ritardi,
-
contenziosi.
Garantire compensi adeguati significa tutelare l’interesse pubblico.
Fonte: lentepubblica.it – https://www.lentepubblica.it
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