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PNRR: nuove modalità di erogazione quota anticipata 30%


La Ragioneria Generale dello Stato (RGS) ha pubblicato una nuova circolare il 13 maggio 2024, n. 21, che fornisce indicazioni operative alle Amministrazioni centrali per l’attivazione delle anticipazioni finanziarie ai soggetti attuatori, in linea con la Legge del 29 aprile 2024, n. 56, di conversione del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19 (Decreto PNRR 2024).

Le principali indicazioni sono le seguenti:

  1. Anticipazioni del 30%: La RGS mette a disposizione delle Amministrazioni centrali un’anticipazione pari al 30% dell’importo assegnato per ciascun intervento, entro il limite delle disponibilità di cassa. Le Amministrazioni devono attestare l’avvio dell’operatività dell’intervento o delle procedure propedeutiche.

  2. Applicabilità: La norma si applica sia ai nuovi progetti finanziati dal Fondo Next Generation EU-Italia (NGEU) sia ai progetti esistenti con risorse già autorizzate da leggi vigenti. Se una normativa specifica prevede un’anticipazione superiore al 30%, si applica la percentuale più alta.

  3. Procedura di richiesta: Le Amministrazioni devono presentare una richiesta tramite il sistema informativo ReGiS per ottenere l’anticipazione. Se hanno già ricevuto una quota del 10%, devono richiedere la differenza fino al 30%.

  4. Richiesta per progetti avviati: Per progetti già avviati con un’anticipazione precedente, l’integrazione fino al 30% non è automatica e deve essere richiesta con un’attestazione di necessità di liquidità.

  5. Valutazione delle richieste: L’Ispettorato generale per il PNRR valuta l’ammissibilità delle richieste. L’anticipazione è subordinata alla disponibilità delle risorse nel fondo di tesoreria NGEU.

  6. Progetti in essere e nuovi progetti: Per i progetti esistenti, le Amministrazioni devono seguire le regole specifiche di legge. Per i nuovi progetti, le richieste di anticipazione sono istruite dall’Amministrazione.

  7. Richieste dirette dai soggetti attuatori: I soggetti attuatori possono richiedere direttamente l’anticipazione all’Ispettorato generale per il PNRR se non possono accedere alle anticipazioni ordinarie.

  8. Tempistica: Le risorse devono essere erogate entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, previa verifica della disponibilità di cassa.

Queste indicazioni mirano a garantire un’efficace gestione delle risorse del PNRR e a supportare il tempestivo raggiungimento degli obiettivi progettuali.

 

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