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Colonnine di ricarica elettrica e silenzio-assenso: dal TAR Toscana i chiarimenti su limiti e distanze nei progetti PNRR

La transizione energetica e il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) impongono alle Pubbliche Amministrazioni locali ritmi serrati e procedure di semplificazione amministrativa sempre più snelle. Tra gli interventi di maggiore diffusione sul territorio vi è l’installazione delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici.

Tuttavia, l’applicazione dei regimi di semplificazione – come il meccanismo del silenzio-assenso – e il rispetto dei requisiti tecnici, in primis il criterio di distanza, continuano a sollevare dubbi interpretativi. Una recente e significativa pronuncia del TAR Toscana fa chiarezza su questi temi, fissando i confini operativi entro cui i Comuni e i soggetti proponenti devono muoversi.

Il contesto normativo e l’istituto del silenzio-assenso

La governance del PNRR ha introdotto forti elementi di accelerazione procedimentale per favorire la capillarità delle colonnine di ricarica. In linea generale, l’installazione di tali impianti beneficia di regimi autorizzativi semplificati. Il silenzio-assenso rappresenta lo strumento cardine per evitare che l’inerzia della Pubblica Amministrazione blocchi l’avanzamento dei progetti legati alla mobilità sostenibile.

Il TAR Toscana, tuttavia, ha ricordato un principio fondamentale del diritto amministrativo: il silenzio-assenso non opera in modo automatico e incondizionato. Affinché il titolo abilitativo tacito possa legalmente formarsi, è indispensabile che l’istanza presentata dal privato o dall’operatore economico sia completa in ogni sua parte e pienamente conforme alla normativa vigente. In presenza di carenze documentali ostative o di insanabili contrasti con le norme di settore, il termine per la formazione del silenzio non può decorrere, mantenendo intatto il potere-dovere del Comune di esprimere un diniego formale o di richiedere integrazioni.

Il criterio di distanza nei progetti PNRR

Un altro nodo centrale sciolto dal Tribunale Amministrativo Regionale riguarda i criteri di localizzazione e, nello specifico, le distanze minime da rispettare rispetto a determinati elementi sensibili del territorio (es. aree vincolate, intersezioni stradali complesse, sottoservizi o altre infrastrutture preesistenti).

I giudici toscani hanno ribadito che le linee guida e i decreti attuativi del PNRR definiscono standard tecnici nazionali che prevalgono sulle singole regolamentazioni locali, a meno che i piani urbanistici comunali non motivino specifiche e comprovate esigenze di tutela della sicurezza pubblica o del patrimonio storico-culturale. Il rispetto rigoroso del criterio di distanza non è un mero formalismo geometrico, ma un requisito di sicurezza e di corretta pianificazione dello spazio pubblico che le amministrazioni devono verificare con attenzione in sede istruttoria.

Implicazioni pratiche per le Pubbliche Amministrazioni

Per i dirigenti e i funzionari tecnici dei Comuni (in particolare per gli uffici SUAP e Urbanistica), la pronuncia del TAR Toscana traccia una vera e propria roadmap operativa:

  1. Tempestività dei controlli preliminari: Al ricevimento dell’istanza per l’installazione delle colonnine, gli uffici devono verificare immediatamente la completezza documentale per evitare la formazione di un silenzio-assenso su progetti carenti o non conformi.

  2. Coordinamento tra uffici: Diventa strategica l’attivazione della Conferenza dei Servizi laddove l’installazione interchiuda competenze diverse (viabilità, tutela del paesaggio, patrimonio).

  3. Pianificazione della rete di ricarica: I Comuni sono chiamati a dotarsi di piani urbani per la mobilità sostenibile capaci di mappare preventivamente le aree idonee, anticipando così le criticità legate alle distanze e ai vincoli territoriali.

Garantire la certezza dei tempi procedurali senza rinunciare alla legittimità dell’azione amministrativa è la vera sfida che attende i territori per la piena riuscita della transizione ecologica PNRR.

Fonte dell’articolo

ANCI Digitale / Il Quotidiano della Pubblica Amministrazione – https://gdc.ancidigitale.it/

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