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Salario accessorio negli Enti locali: nuovi incrementi dopo il parere dell’ARAN

L’applicazione pratica delle clausole economiche introdotte dal nuovo CCNL Funzioni Locali del 23 febbraio 2026 ha sollevato fin da subito complessi nodi interpretativi all’interno della Pubblica Amministrazione. Segretari comunali, direttori finanziari, responsabili del personale e operatori degli uffici preposti alla gestione delle risorse decentrate si sono trovati di fronte a una sfida contabile non indifferente: come recepire gli incrementi del salario accessorio per le annualità pregresse (2024 e 2025) nel caso in cui i relativi fondi e la contrattazione integrativa decentrata siano già stati formalmente approvati e chiusi?

A fare chiarezza e a tracciare una via amministrativa lineare è intervenuta l’ARAN con l’attesissimo orientamento applicativo n. 37357 del 18 maggio 2026. Questo documento fornisce precise indicazioni operative su come gestire gli incrementi previsti dall’articolo 58 del nuovo contratto, escludendo l’obbligo di riaprire i tavoli di contrattazione già conclusi e offrendo una soluzione contabile flessibile ma rigorosa.

1. Le nuove risorse previste dal CCNL Funzioni Locali: incrementi obbligatori e facoltativi

Il nuovo accordo contrattuale ha potenziato le risorse destinate alla valorizzazione economica dei dipendenti, introducendo due leve di incremento calcolate sul monte salari dell’anno 2021:

  1. L’incremento obbligatorio dello 0,14%: Finanziato interamente dal bilancio dell’ente, questa quota è destinata ad alimentare in modo strutturale la componente stabile del Fondo per le risorse decentrate (FRD), con decorrenza retroattiva fissata al 1° gennaio 2024.

  2. L’incremento facoltativo fino allo 0,22%: Le amministrazioni locali hanno la facoltà (e non l’obbligo) di incrementare ulteriormente le risorse disponibili fino a una quota dello 0,22% del monte salari 2021. Questa misura è subordinata alla sostenibilità finanziaria e al rispetto degli equilibri di bilancio dell’ente e può essere destinata sia alla parte variabile del Fondo sia alla retribuzione di posizione e di risultato delle Elevate Qualificazioni (EQ).

2. Cosa accade se i Fondi 2024 e 2025 sono già stati chiusi? L’orientamento ARAN

Il dubbio operativo più diffuso riguardava il potenziale rischio di dover invalidare e riscrivere i contratti integrativi decentrati degli anni passati. L’ARAN ha fornito un’interpretazione di buon senso amministrativo volta a prevenire il blocco degli uffici: non è necessario riaprire gli accordi decentrati già sottoscritti.

Secondo il parere n. 37357/2026, l’incremento obbligatorio dello 0,14% con decorrenza 2024 può essere legalmente recuperato e contabilizzato nell’esercizio corrente 2026. Dal punto di vista tecnico-contabile, le somme riferite alle annualità ormai chiuse confluiranno nel fondo dell’anno in corso come residui delle annualità precedenti, andando ad alimentare la componente variabile del fondo stesso. Questa modalità evita lunghe e complesse procedure di riapertura dei tavoli negoziali, mettendo al sicuro le risorse maturate dai dipendenti.

3. La possibilità di riconoscere direttamente gli arretrati sulla performance

Un altro aspetto di forte interesse per i dirigenti e i nuclei di valutazione riguarda l’erogazione materiale delle somme ai dipendenti sotto forma di premi. L’Agenzia chiarisce che se i contratti integrativi già stipulati per il 2024 e il 2025 contengono specifiche clausole di salvaguardia o di flessibilità — che prevedono il trasferimento automatico di economie e residui verso gli istituti legati alla performance — l’ente ha una corsia preferenziale.

In questo scenario, le somme maturate possono essere liquidate direttamente come arretrati dei compensi premiali. L’amministrazione applicherà i medesimi criteri di distribuzione della performance individuale e organizzativa già definiti per quegli anni, senza la necessità di rinegoziare i meccanismi di riparto o ridefinire le regole di assegnazione.

4. Incrementi esclusi dal tetto del salario accessorio (Art. 23, Comma 2, D.Lgs. 75/2017)

Per i Responsabili dei Servizi Finanziari e i Revisori dei Conti, il punto più rilevante del parere ARAN risiede nel coordinamento tra il nuovo CCNL e i rigidi tetti di spesa pubblica. Com’è noto, l’articolo 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017 impone un vincolo stringente alla crescita dei fondi del trattamento accessorio, ancorandoli ai limiti storici del 2016.

L’ARAN ha confermato in modo nitido che gli incrementi previsti dall’articolo 58 del nuovo contratto (sia lo 0,14% sia lo 0,22%) non devono essere computati ai fini del rispetto del tetto finanziario. L’esclusione poggia solidamente sulle deroghe previste dall’articolo 11 del decreto-legge n. 135 del 2018, eliminando in radice il rischio di sforamento del tetto e garantendo piena legittimità contabile alle delibere di costituzione dei fondi.

5. Lo 0,22% facoltativo per le Elevate Qualificazioni (EQ) e la capacità di bilancio

Se l’adeguamento dello 0,14% è un atto dovuto, la quota dello 0,22% facoltativo (con decorrenza 1° gennaio 2025) rappresenta una vera e propria leva strategica per i vertici politici e amministrativi degli enti locali.

Queste risorse aggiuntive possono essere impiegate non solo per incrementare la parte variabile del fondo del comparto, ma anche per rafforzare la retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di Elevate Qualificazioni. In un contesto di forte competizione per l’attrazione dei talenti tecnici e gestionali nella PA, l’utilizzo di questa quota — sempre esente dai vincoli del salario accessorio generali — costituisce uno strumento fondamentale di valorizzazione delle responsabilità apicali per quegli enti che godono di una sana capacità di bilancio.

6. Sintesi e istruzioni operative per gli uffici d’ente

Alla luce del chiarimento dell’ARAN, la procedura consigliata ai nostri enti partner per l’adeguamento dei fondi si articola nei seguenti passaggi:

  1. Calcolo della base: Quantificare il monte salari dell’anno 2021 per estrarre il valore esatto dello 0,14% e dell’eventuale 0,22%.

  2. Predisposizione della Determina: Redigere l’atto di costituzione/integrazione del Fondo Risorse Decentrate 2026, inserendo le quote relative al 2024 e 2025 come “residui da annualità precedenti”.

  3. Informativa sindacale: Comunicare formalmente alle RSU e alle organizzazioni sindacali firmatarie l’avvenuto recepimento del Parere ARAN n. 37357/2026, procedendo alla liquidazione senza riaprire la contrattazione.

L’intervento chiarificatore dell’ARAN rimuove l’incertezza e offre flessibilità gestionale. Gli enti locali dispongono oggi di un quadro normativo chiaro per dare esecuzione ai benefici economici del nuovo contratto, assicurando efficienza amministrativa e la giusta valorizzazione del capitale umano.

(Fonte: Lente Pubblica)

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